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Marra agli avvocati: prestampato del ricorso per incostituzionalità del ‘decreto sviluppo’ laddove non prevede il pagamento da parte del Ministero delle Finanze dei decreti ex lege Pinto contro il ...

 

Cari colleghi avvocati, quello che segue è il prestampato del ricorso per eccepire la non manifesta infondatezza della incostituzionalità del ‘decreto sviluppò nel punto in cui ha omesso la previsione del pagamento, da parte del Ministero delle Finanze, dei decreti ex lege Pinto pronunziati contro il Ministero della Giustizia, rendendoli così praticamente ineseguibili. Alla sezione ‘giustizia’ troverete gli altri prestampati già pronti e quelli che pubblicheremo tra breve in tema di legge Pinto e poi di ‘filtro’ agli appelli e ai ricorsi per Cassazione. Cordialità, ALM

 

 

Marra: Prestampato per eccepire la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del comma 2bis, art. 55, DL. 83\22.6.12, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. n. 187 del 11-08-2012).
Non sussiste manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. dell’art 55, comma 2 bis del decreto Legge 2 giugno 2012, n. 83 (‘decreto sviluppo’), convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. n. 187 del 11-08-2012), per violazione degli artt 3, 111 della Costituzione in relazione all’art. 6 CEDU, nella parte in cui recita: «al comma 1, lettera d), capoverso, sono premesse le seguenti parole: «Art. 4. – (Termine di proponibilita’). – 1.»; dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L’articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembr  2006, n.296, si interpreta nel senso che il Ministero dell’economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Ciò perché questa norma – attraverso la (subdola) previsione secondo la quale il Ministero dell’economia e delle finanze  paga per le pronunzie emesse nei suoi confronti e contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri – ha in sostanza escluso il pagamento, da parte del Ministero delle Finanze, del decreti ex lege Pinto pronunziati contro il Ministero della Giustizia.

 

 

 

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA’

 

 

VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

 

 

L’art. 1, comma 1225, Legge 296/2006, nella dizione originaria recitava:
«ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell’economia e delle finanze».

 

 

I Giudici dell’esecuzione, (ad esempio del Tribunale di Napoli, Roma, Firenze), in applicazione di tale norma, hanno  ritenuto ammissibile il pignoramenti di denaro del Ministero dell’Economia e finanze per pagare gli equi indennizzi cui era stato condannato il Ministero della Giustizia.

Anche il Consiglio di Stato nel 2008, in sede di Giudizio di ottemperanza, ha dichiarato la legittimazione passiva del Ministero dell’Economia, per debiti del Ministero della Giustizia. Infatti, il Ministero della Giustizia provvede al pagamento delle somme in questione sulla base degli indispensabili stanziamenti di fondi messi a disposizione dal Ministero dell’economia, il quale, pertanto, è anch’esso

 imprescindibilmente coinvolto nel procedimento che deve svolgersi al fine di soddisfare la pretesa azionata.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, Co 1225, L. 296/2006, il Ministero dell’economia e delle finanze è subentrato nella posizione debitoria del Ministero della Giustizia in quanto tenuto al pagamento dei decreti di cui alla L. 89/01.


Osserva inoltre il Consiglio di Stato che il mancato reperimento delle risorse, necessarie per l’esecuzione del giudicato, costituisce una palese violazione dei principi costituzionali e degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Per di più la mancata esecuzione dei giudicati si perpetua sistematicamente per anni, sicché sono configurabili illeciti autonomamente rilevanti nel sistema Cedu (nel quale lo Stato risponde, per violazione del diritto europeo, quando abbia eseguito con un ritardo superiore ai 14 mesi l’«arret définitive et obligatoire»: CEDU, Sez. II, 20-10-2004, Shmalko c. Ucraina, § 45).

In ottemperanza di tali principi la Corte ha ordinato alle amministrazioni intimate, ciascuna per gli adempimenti di competenza, di pervenire al pagamento delle somme dovute entro il termine di quaranta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua eventuale previa istanza di parte.

L’art 1, co 1225, L. 296/2006, aveva pertanto una interpretazione chiara, univoca e consolidata. Ora, è ben vero che il legislatore può dare un’interpretazione autentica di una norma, ma sempre che sussistano problematiche interpretative, che qui non sussistevano in alcun modo. Qui, in sostanza, il legislatore, lungi dall’interpretare alcunché, ha invece creato una nuova disposizione palesemente viziata perché in contrasto con Costituzione e con la Carta Fondamentale dei Diritti dell’Uomo, per cui non potrà che essere disapplicata dai Giudici nazionali in conformità ai dettami della Corte Europea dei diritti dell’Uomo e della Corte di Giustizia Europea.

Il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica solo in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali nonché quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario.
La Corte Costituzionale ha pacificamente chiarito che una norma interpretativa deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza senza contrastare con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, quali il principio

 generale di ragionevolezza, la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti, la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Nella specie, invece, è stata realizzata una sostanziale modifica della norma precedente, non rientrando la nuova disposizione tra le possibili varianti di senso del testo originario, incidendo così, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, in modo irragionevole sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (per tutte: Corte Costituzionale 21 ottobre 2011, n. 271).

L’irragionevolezza è palese, nella specie, se si considera che per ben sette anni la norma originaria è stata applicata ed interpretata in maniera pacifica, ingenerando il legittimo affidamento.


 La nuova norma, invece, si appalesa come un mero escamotage finalizzato ad impedire il soddisfacimento dei crediti vantati preservando solo l’interesse economico dello Stato e violando, inoltre, il principio di parità delle armi di cui all’art. 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. È cioè palese che la norma, oltre a non essere giustificata da alcuna ragione, è funzionale a impedire il soddisfacimento
dei crediti nascenti dai decreti Pinto, sicché è illegittima.


La Costituzione Italiana, infatti, ha pienamente recepito i trattati internazionali e quindi, ove la legge italiana vi si ponga in insanabile contrasto, deve essere disapplicata, ovvero dichiarata incostituzionale. Giova richiamare al riguardo le precedenti pronunce della Corte Costituzionale n. 348/2007 e n. 349/2007 che hanno definitivamente affermato il principio secondo cui le leggi interne contrarie alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sono incostituzionali e rispetto ad esse va sollevata questione di legittimità.

Il suddetto principio trova piena applicazione nella specie in considerazione di quanto sopra esposto, con riferimento alle
violazioni di cui all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

L’interpretazione offerta dal citato art. 55 L. 134/2012 , nella parte in cui non menziona il Ministero della Giustizia, è comunque incostituzionale per la violazione dell’art. 3 Cost. perché crea una disparità di trattamento tra i creditori dei diversi Dicasteri che agiscono per ottenere la medesima tutela, ovvero il recupero delle somme loro liquidate dall’autorità giudiziaria a titolo di riparazione per irragionevole durata del processo (vedi di seguito).

 

 

VIOLAZIONE DELL’’ART. 3 COSTITUZIONE ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART 10 COSTI 3 6 CEDU SOTTO IL
PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’UGUAGLIANZA SOSTANZIALE

 

 

Sussiste ulteriore violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra i creditori che hanno già visto soddisfatto il loro diritto e gli altri che, pur essendo nelle stesse identiche condizioni e possedendo gli stessi requisiti di legge (il su richiamato «legittimo affidamento»), si potrebbero veder negato (si vedono negato) il soddisfacimento del loro credito.


 L’incostituzionalità dell’art. 55 L. 134/2012 emerge altresì sotto il profilo della violazione dell’art. 10 Cost., in quanto si pone in contrasto, come detto, con la normativa comunitaria (art. 6 CEDU) recepita nell’ordinamento interno proprio con la legge n. 89/2001.

Non dimentichiamo inoltre che, con una recente sentenza, la Corte di Strasburgo ha sancito il principio di civiltà, secondo cui lo STATO MEMBRO È OBBLIGATO A STANZIARE le somme destinate alla soddisfazione del creditore SENZA FRAPPORRE OSTACOLI, pena l’ulteriore violazione dell’art. 6 della Convenzione per mancata esecuzione della sentenza interna che accerta il diritto di credito dell’individuo nei confronti dello Stato (Sezione IV, 19 giugno 2007, ricorso n. 19981/02). Pronuncia con la quale la Corte Europea ha ulteriormente condannato lo Stato Italiano, come detto, perché le condanne ex l. 89/2001 non vengono eseguite e vengono continuamente ostacolate con ogni escamotage.


Sempre la Corte Europea (Grande Camera), ripetutamente (ricorso n. 36812/07, con sentenza del 29 marzo 2006, paragrafo 240; ricorso n. 22644/03 del 31 marzo 2009, paragrafo 54), ha invitato lo Stato Italiano convenuto ad adottare tutte le misure necessarie per fare in modo che le decisioni nazionali siano eseguite entro i sei mesi che seguono il loro deposito in Cancelleria.

L’Italia invece, non solo si dimostra sorda a dette condanne e inviti, ma addirittura, si sforza di rendere impossibile per i creditori ex lege Pinto ottenere il pagamento mediante l’esecuzione forzata, lasciando il creditore in attesa sine die del pagamento.


Con la pronuncia del 31 marzo del 2009 la Corte Europea ha ancora sottolineato, respingendo la tesi del Governo, che non si può chiedere a un individuo, che ha già fatto ricorso alla legge Pinto per ottenere un indennizzo per la durata eccessiva del processo, di presentare un nuovo ricorso se la sentenza di condanna non viene eseguita in tempi rapidi.


È evidente quindi che esistono molteplici profili di incostituzionalità che non possono non essere sottoposti al più
approfondito esame della Consulta. La norma in commento è destinata pertanto ad essere disapplicata sulla scorta degli insegnamenti della Corte di Giustizia nonché ad essere oggetto di questione di legittimità Costituzionale.

Diversamente si avrebbe oltretutto una ulteriore nuova consistente mole di ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ovvero ciò che l’originario art. 1, comma 1225, L. 296/06 aveva espressamente dichiarato di voler evitare.

 

 

VIOLAZIONE DELL’’ART. 111 COST, IN RELAZIONE ALL’ART 6 C.E.D.U.

 

 

Il Governo ha proditoriamente ha fatto una legge con il malcelato e precipuo scopo di sottrarre ai creditori i beni del Ministero della Giustizia, i cui beni come sopra detto sono impignorabili, impedendo che i creditori potessero pignorare, come in precedenza, i crediti del Ministero dell’economia e Finanze, che è invece solvibile. Come infatti ampiamente dedotto in precedenza, non vi sono somme del Ministero della Giustizia utilmente pignorabili.


Ciò in una situazione in cui la maggior parte dei creditori del Ministero della Giustizia sono cittadini che hanno subito un danno per l’irragionevole durata del processo, con buona pace quindi del principio di effettività della tutela giudiziaria ed in barba alla C.E.D.U. ed alle raccomandazioni dei Giudici di Strasburgo che rampognano l’Italia perché il diritto all’equa
riparazione in Italia non è un diritto effettivo.

La Corte di Strasburgo si è più volte e da tempo pronunciata nel senso che il mancato pagamento dei decreti Pinto costituisce ulteriore violazione dell’art 6 CEDU ed art 41 Ptrot Add. CEDU, violandosi il principio dell’effettivitò della tutela.

La materia, oltre che in numerosi altri precedenti, è ampiamente trattata nelle nove sentenze della Grande Camera del 29.3.06, (Scordino ed altri c/Italia, rg 36813/1997; Musci c/ Italia n. 64699/01; Mostacciolo c/Italia, n. 1, n. 64705/01; Mostacciolo c/Italia, n. 2, n. 65102/01; Cocchiarella c/Italia, n. 64886/01; Apicella c/Italia, n. 64890/01; Zullo c/Italia, n. 64897/01; Procaccino c/Italia n. 65075/01; Pizzati c/Italia n. 62361/00).


SULLA SPECIFICA FATTISPECIE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO PER IL RITARDO NEL PAGAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI PER EQUA RIPARAZIONE SI VEDA DI RECENTE il caso Di Micco Governo italiano, Application n. 35770\2003, sentenza del 28 luglio 2008, 2 sezione.

In particolare nel caso SIMALDONE /c Italie (Affaire n. 22644/03 sentenza del 31\03\2009) è stato stabilito che gli interessi legali non escludono il diritto ad un ulteriore equo indennizzo per il ritardo nel pagamento delle sentenze L. Pinto.

È noto e pacifico che lo Stato italiano, con riferimento alla lungaggine processuale, presenta disfunzioni tali da negare e/o differire il più possibile l’esercizio dei diritti. La Grande Camera (sentenza del 29.03.06 citato) ha in proposito affermato: «-Par. 68.


La frequenza con la quale le violazioni vengono rinvenute mostra che vi è un accumulo di identici abuso sufficientemente numerosi da non costituire dei semplici ed isolati incidenti’’ ;
La Grande Camera ha condannato l’Italia agli indennizzi adducendo, fra le altre, le seguenti violazioni:
-mancato riconoscimento di un equo indennizzo in caso di ritardo di oltre sei mesi nel pagamento delle sentenze in presenza o non di procedure esecutive;

 

 

—55. ‘’Una volta che una decisione è stata ottenuta dalla Corte d’Appello, lo Stato non provvede spontaneamente al pagamento ma costringe il ricorrente a notificare la decisione alla autorità, attendere 120 giorni dopo la notifica, quindi fare un’istanza e qualche volta ricorrere per un provvedimento esecutivo, non sempre con successo perché i fondi possono non essere disponibili.’’
—67. ‘’La Corte ha già avuto occasione di esprimere le serie difficoltà che ha avuto in conseguenza dell’incapacità dell’Italia di risolvere la situazione.’’
—89. ‘’..il diritto di accesso ad un tribunale garantito dall’art. 6, par. 1 della Convenzione sarebbe illusorio se il sistema legale di uno Stato contraente consentisse che una decisione giudiziaria finale vincolante rimanesse inefficace a danno di una parte. L’esecuzione di un giudizio pronunziato da una qualunque Corte deve quindi essere considerato come parte integrante del “processo” ai fini di cui all’art. 6.’’
—90. ‘’Questa Corte ha puntualizzato che nelle cause civili per la lunghezza del processo, la procedura esecutiva è un secondo stadio del processo e che il diritto asserito non diviene effettivo fino all’esecuzione. .. Questa Corte ha anche statuito che è inappropriato richiedere ad un individuo che ha ottenuto una sentenza contro lo Stato alla fine di un procedimento legale di dovere procedere ad un’esecuzione forzata per ottenere soddisfazione. Ne deriva che il pagamento tardivo, a seguito di una procedura esecutiva, dell’ammontare dovuto al ricorrente, non sana, mediante il conformarsi con una sentenza, la violazione per la durata eccessiva, e non costituisce un adeguato risarcimento.’’
—100. ‘’E’ anche concepibile che una corte, determinando l’ammontare di un risarcimento voglia riconoscere il suo stess  ritardo e che, coerentemente ed allo scopo di non penalizzare il ricorrente dopo, riconosca un ammontare particolarmente alto per rendere tollerabile l’ulteriore ritardo.’’
—102. ‘’Comunque questa Corte considera inaccettabile che il ricorrente abbia dovuto attendere 23 mesi, dopo che la decisione è stata depositata, prima di ricevere il risarcimento e che abbia dovuto procedere all’esecuzione forzata..’’
—103.‘’Questa Corte sottolinea che, per essere effettivo, un rimedio risarcitorio deve essere accompagnato da un adeguato finanziamento, così che possa essere dato effetto alle decisioni entro sei mesi dal loro essere depositate nel registro della corte d’appello che riconosce il risarcimento, che, come dalla legge Pinto, sono immediatamente esecutive.’’

Il concetto è stato ribadito anche nella sentenza Gaglione c Italia (ric nn. 45867/07 ; 45918/07 ; 45919/07 ; 45920/07 ; 45921/07 ; 45922/07 ; 45923/07 ; 45924/07 ; 45925/07 ; 45926/07 ; 45927/07 ; 45928/07 ; 45929/07) definito con sentenza del 21.12.2010 in cui si accerta la violazione degli artt. 6 ; 6-1 ; 34 ; 35 ; 35-1 ; 35-3 ; 35-3-b ; 41 ; 46 ; 46-2; P1-1 ; P1-1-1C.E.D.U. e si statuisce:
«Lo Stato deve garantire l’effettiva soddisfazione delle pretese risarcitorie ex lege Pinto entro sei mesi dalla esecutività delle sentenze che riconoscono tali pretese sul piano interno. Lo Stato non può richiedere ai propri cittadini di ricorrere avverso le inefficienze della L. Pinto attraverso la Pinto stessa. Il riconoscimento degli interessi moratori non è sufficiente a riparare i danni morali patiti a causa dell’eccessiva durata del procedimento esecutivo. Si raccomanda allo Stato Italiano di intervenire quanto prima per arginare tale situazione, in particolare emendando ove necessario la L. Pinto, ed istituendo un fondo ad hoc per il risarcimento dei danni da eccessiva durata del processo».

 

 

Per tali motivi si solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma n. 2 bis del decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (‘decreto sviluppo’), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. n. 187 del 11-08-2012),risultando esso in contrasto con la Costituzione agli artt: 3, 10 e 111 in relazione all’art. 6 della CEDU.

Si chiede in conseguenza che l’On. Giudicante, previa sospensione del processo, voglia sollevare la
questione di illegittimità costituzionale e rimetterla alla decisione della Corte Costituzionale.

 

 

Redatto con la preziosa collaborazione dell’avv. Ginaldo Cucinella.

 

 

Alfonso Luigi Marra

 

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