Layout del blog

Leggi come fare le cause civili ai giudici e le denunzie ai burocrati. I magistrati? Guappi di cartone: forti con gli altri, arrendevoli con se stessi..

Ecco come fare le cause civili ai giudici e le denunzie ai burocrati. I magistrati? Guappi di cartone: forti con gli altri arrendevoli con se stessi..

 

Procure di Roma, Perugia e Napoli (denunzia presentata il 31.3.2015)
—-
Recita l’art. 328 del codice penale, comma 2: «
..il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro ».
Il 323 cp sanziona invece il procurarsi, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, vantaggi patrimoniali illeciti; mentre il cogliere, ad esempio, i frutti dell’appartenenza ad un’associazione delittuosa configura reati diversi.
Ciò detto non vengono pagate, dal MEF e dal Ministero della Giustizia, le competenze (né le sorta liquidate ai clienti, i quali però agiranno eventualmente ex 323/328 cp autonomamente), impignorabili, per un totale (tra sorta clienti e spese mie) di circa 2100 procedure (all. 1) relative a circa 1.200 decreti (di Corte d’Appello) e sentenze (di Cassazione) Pinto, notificati a partire dal 2007 in formula esecutiva unitamente alla sia pur non necessaria richiesta espressa di pagamento (all. 2a: n. 2 sent. con allegata richiesta di pagamento; ed all. 2b: n. 8 sent. senza richiesta espressa di pagamento). Richiesta mancante in quelli notificati dal 2010 circa.
Termine di 30 giorni dopo il quale il pubblico impiegato che «
non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo » incorre negli effetti del 328 cp.
Inoltre,
ad colorandum , le Corti d’Appello di Roma e di Perugia, in relazione a circa 3.700 ricorsi ‘vecchio rito’ depositati il 2011/2012, ora che, di recente, dopo mille proteste, hanno fissato le udienze di quelli del 2011 e parte di quelli del 2012, le hanno però fissate al 2016/2017, calpestando vieppiù il diritto a veder conclusa la causa nel termine ordinatorio di 4 mesi .
Ad colorandum perché oggetto di questa denunzia sono i mancati pagamenti, mentre le mancate fissazioni ed ora le fissazioni dopo ulteriori anni delle udienze costituiscono violazioni civilistiche avverso le quali sono in via di deposito le istanze di fissazione o di anticipazione ex L 117/88 novellata (legge sulla responsabilità dei magistrati), art. 3, c. 1, per poi procedere, in caso di mancato accoglimento, per diniego di giustizia, alle azioni risarcitorie in danno dei magistrati dopo i 30 giorni previsti in assenza di altri termini.
Nel contempo (sempre
ad colorandum , ma anche al fine di ulteriori, eventuali, azione risarcitorie), devo pagare ad equitalia una rata mensile di 55.000 euro per altri circa 100 mesi e – dopo averne pagate 18 (le prime 5 di 80.000 euro), più 300.000 euro iniziali che, ignoro perché, mi si è costretto a pagare per poter accedere alla rateazione – ho già omesso, per impossibilità materiale, il pagamento di 7 rate. Per cui, omettere (e dovrò ometterlo se non verrò pagato) il saldo dell’ottava comporterebbe la perdita del diritto alla rateazione per un presunto ‘debito’ (l’ho impugnato) che, comprese alcune altre cartelle ancora da rateizzare, è di circa 8 milioni per tributi dichiarati e non pagati. 8 milioni che sono meno di 4 di tributi, perché il resto sono sanzioni, aggi, interessi ecc.
Debito che ho impugnato – oltre che per l’illiceità dei tributi stante il signoraggio, l’assurdità delle aliquote e l’usurarietà delle sanzioni, aggi ecc –
soprattutto perché gli utili vengono assorbiti dal sommarsi dei costi indeducibili lungo un arco temporale che, per ogni causa Pinto, è, fino all’incasso, anche 20 o più volte maggiore dei 4 mesi previsti . Specie poi considerando le mini-competenze che liquidano i giudici, anche loro in genere molto ostili alle Pinto.
‘Debito’ che, non potendolo pagare, causerebbe il pignoramento presso gli stessi enti pagatori di qualunque somma mi dovesse essere versata, con le immaginabili conseguenze.
Una pesante situazione causatami illecitamente anche attraverso una serie di norme, sentente e condotte istituzionali, italiane ed europee,
contra me , rivolte a fermare la legge Pinto e le mie cause, contro i responsabili delle quali sto per agire sia civilmente (citerò in giudizio i responsabili per risarcimento danni da diffamazione aggravata ed altro), sia penalmente (ho già presentato delle denunzie, ma ora le riformulerò aggiungendo anche lì, agli altri reati, l’omissione ed abuso di atti, la cui sussistenza è manifesta, ma che nelle precedenti denunzie non ho adeguatamente considerato.
Quanto ai mancati pagamenti dei decreti/sentenze è stata anche inoltrata richiesta del nome dei responsabili dei procedimenti e, nei termini (dal 10.4.2015), notificherò i ricorsi al TAR per ottenerli (se, come ritengo, non mi verranno comunicati), e procedere alle azioni risarcitorie.
Azioni complesse per l’erroneità della norma, ben potendo il responsabile del procedimento non essere il colpevole o il reo, ove, in ipotesi, non lo si sia provvisto di fondi (fondi che qui, invece, riferiscono alcuni addetti, ci sono). Di tal che la denunzia contro ignoti ex art 323/328 cp è il rimedio ottimale, perché il giudice penale, con i suoi poteri, può facilmente identificarlo.
Reati di omissione o abuso di atti, o altri, associativi o no, frutto di un impeto da zeloti delle ‘buone ragioni’ della PA, ma in realtà degli agi, vantaggi e privilegi delle caste pubbliche capeggiate dalla magistratura: una ‘guerra’ per opporsi – con mezzi non contemplati, tra cui intralciare i pagamenti – alle cause Pinto: unico, vero e pertanto aborrito antidoto contro la burocrazia («
tendenza a rendersi temibili o inaccessibili nei propri ruoli allo scopo di poterseli vendere »), e quindi contro me che quelle cause brandisco con più veemenza di altri.
Un ritenere sussista per gli omessi pagamenti quantomeno un «
dolo eventuale » di ignoti, e che le responsabilità siano di rango più elevato di quel che appare, frutto anche della deduzione che – a fronte della sacrosanta fondatezza delle richieste, della perniciosità sociale dei mancati pagamenti, e del tumulto che hanno comprensibilmente generato – se si fosse trattato solo di accidia degli addetti, qualcuno sarebbe intervenuto a sollecitarli.
Senza contare che gli inadempimenti frutto di accidia o interessi illeciti di singoli possono svilupparsi in un contesto impiegatizio pubblico solo se occulti, ma non tra simili clamori.
Sempre sperando taluno non voglia ora persuadermi, dopo quanto ho dovuto subire, che i 12 anni di vigenza della legge Pinto non siano stati 12 anni di lotte assurde contro la grave ed iniqua avversione giudiziaria ed istituzionale, finché, nel 2012, il governo Monti l’ha neutralizzata trasformandola in un inefficace surrogato per evitare causasse quella velocizzazione delle cause invocata quanto indesiderata, giacché è il vero rimedio contro gli infiniti volti della corruzione.
È un fatto ad esempio che il TAR Campania e la Corte d’Appello Lavoro di Napoli, negli anni in cui ottenevo migliaia di decreti Pinto di condanna avverso le loro lungaggini, dovettero molto velocizzarsi (la Corte d’Appello anticipò le prime udienze previdenziali da 7,5 ad 1,5 anni).
Una velocizzazione molto invisa a resistenti quali le banche e le forze che esse fanno prosperare, tra cui la predetta burocrazia, necessaria (anche) per fini elettorali, per impastoiare la società, per depredarla attraverso le illecite tasse: un mostruoso contesto reso possibile solo dalla copertura di una magistratura – spiace dirlo proprio mentre ad essa mi sto rivolgendo – a tacer d’altro, salvo eccezioni che non cambiano nulla, furba, opportunista, strategica, neghittosa, prona ai peggiori, indifferente al giusto ed ai giusti, nemica degli ideologi, dei filosofi, dei giuristi, degli scienziati, dei deboli, della società. Magistratura rea, oltre che del disastro sociale, del disastro climatico, causato dal non avere essa fatto osservare, per favorire le lobby, l’art. 41 della Costituzione.
Come pure è un fatto – come spiegato in Parlamento dalla dr Maria Cannata, alto dirigente del MEF destinataria anch’essa dei miei documenti e dunque al corrente di questa vicenda – che, presso esso MEF, ignoti,
nel mentre si arrampicano da anni sugli specchi per non pagare ai miei clienti ed a me delle sentenze di condanna, hanno regalato 2,6 miliardi di euro a Morgan Stanley inventandosi siano una ‘penale’ relativa ad un contratto di derivati per meno di 100 milioni. Oltre ad altri miliardi regalati ad altre banche di cui Cannata, quasi fossero suoi, ha addotto di non poter parlare.
Dolo diretto indiretto o eventuale da parte di ignoti che non può stupire in un contesto in cui, come niente fosse, ignoti causano il mancato pagamento anche per 8 anni delle sentenze di condanna, ed il decorso di quasi altrettanti dal deposito di un ricorso alla decisione, dopo la quale chissà quanti altri dovranno quindi passarne prima che saranno pagati i quattro pidocchi che forse verranno liquidati.
Ricorsi molto invisi – si osservi – perché depositati prima dell’11.9.2012, cioè perché scampati, in quanto ‘vecchio rito’, alla ‘riforma’ di Monti.
Dolo eventuale per il quale è sufficiente che la lesione sia anche solo preveduta, non anche direttamente voluta, come possibile conseguenza della propria condotta o omissione. Un dolo caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dall’accettazione del rischio in danno altrui.
Condotte dense di gravi effetti in danno di migliaia di persone in relazione alle quali si chiede vogliano le Procure di Roma, Perugia e Napoli, accertare la sussistenza, ad opera di ignoti, dei reati di cui al 323 e 328 cp, e di ogni altro, associativo o no, in regime di dolo diretto, intenzionale o eventuale, con l’adozione URGENTE di ogni provvedimento utile a porre rimedio.
Si sporge cioè, alla luce dei fatti esposti e delle considerazioni svolte, formale denunzia-querela nei confronti di coloro che saranno ritenuti responsabili, di cui si chiede espressamente la punizione.
Con riserva di costituirmi parte civile e, ripeto, con espressa istanza mi venga comunicata ogni eventuale richiesta di archiviazione da parte del PM ai sensi dell’art 408 del cpp.

 

 

31.3.2015

 

 


Alfonso Luigi Marra

 


Share by: